Codice della Strada: ecco le ultime novità.
Dal 21 marzo dovranno essere registrati anche i veicoli immatricolati all’estero.
Codice della Strada, ultimo atto: dallo scorso 21 marzo è entrato in vigore un provvedimento destinato a regolamentare la circolazione sul nostro territorio di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero.
La novità è figlia di un intervento del Parlamento, che ha apportato variazioni alla Legge N. 238 del 23 dicembre 2021, di cui vi avevamo già parlato in un precedente articolo.
In questa occasione ci occupiamo della presenza sul nostro territorio dei mezzi di trasporto registrati fuori dai nostri confini. Un tema in passato dibattuto sia tra gli addetti ai lavori del settore automotive che tra le stesse forze politiche.
Il REVE – Che cos’è?
Da ora in avanti tutti i veicoli immatricolati in un Paese differente dall’Italia dovranno essere iscritti al REVE (Pubblico Registro Veicoli Esteri). Sia che il proprietario sia un cittadino italiano che un cittadino straniero. In quest’ultimo caso sono previste una serie di condizioni specifiche a seconda delle circostanze. Vediamole meglio.
Se uno straniero è residente in Italia, entro tre mesi dall’acquisizione di questo diritto dovrà comunicare le generalità del suo mezzo al REVE. Se invece decidesse di mantenere la residenza nella sua nazione di origine, potrà circolare sulle nostre strade soltanto per un anno dal suo ingresso.
Questa novità del Codice della Strada si applica anche per i veicoli a noleggio, in leasing, in comodato, ecc. A bordo, insieme al documento di circolazione estero, dovranno custodire un documento del proprietario che certifichi la data di scadenza dell’utilizzo e a quale titolo sono condotti.
Il REVE – Esempi e sanzioni
Semplifichiamo la norma con un esempio. Un cittadino tedesco si trasferisce in Italia per motivi di lavoro e ottiene la residenza il 15 febbraio. Avrà tempo fino al 15 maggio dello stesso anno per iscrivere al REVE il suo veicolo immatricolato in Germania.
Qualora dovesse invece mantenere la residenza nella terra di origine, potrà circolare fino alla scadenza del suo primo anno nel nostro Paese. Mentre un cittadino italiano con vettura noleggiata presso un dealer straniero dovrà avere sempre con sé il certificato con la data di scadenza del servizio.
Ma che succede se non si dovessero ottemperare queste disposizioni? Si incorrerà in sanzioni economiche di diverso tenore. Dai 250 euro per chi viaggia con il documento senza una data certa alla forbice tra i 400 e i 1.600 per coloro che non immatricolano il veicolo entro la data stabilita.
Previste però multe ancora più salate. Addirittura 3.558 euro per chi fosse sorpreso a viaggiare con un veicolo non iscritto al REVE. Oppure che non avesse comunicato le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza e di sede.
Il REVE – “Frontalieri” ed esenti
Questa novità del Codice della Strada si estende anche ai veicoli immatricolati all’estero dei lavoratori di uno Stato confinante. È il caso dei cosiddetti “frontalieri”. La loro registrazione dovrà avvenire entro sessanta giorni dall’acquisto del mezzo.
Quattro invece le categorie esentate dal REVE. I residenti nel comune di Campione d’Italia. Il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero. Il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari. I familiari conviventi all’estero del personale indicato dai punti 2 e 3. I residenti in Italia da oltre sessanta giorni, al volante di veicoli immatricolati a San Marino, che lavorano per imprese con sede sotto il Titano.
Il REVE – Modalità di iscrizione
L’iscrizione al REVE si potrà effettuare allo sportello degli Uffici del PRA (sempre meglio telefonare per sapere se sia necessaria la prenotazione) oppure sul web, tramite lo STA, lo Sportello Telematico dell’Automobilista.
Questi i dati da presentare. La registrazione del veicolo. La cancellazione (obbligatoria) per la fine della disponibilità sia in caso di anticipazione che al termine del periodo previsto. La variazione della residenza o della sede. La proroga di utilizzazione del veicolo.
Inoltre si dovranno comunicare le eventuali successive variazioni della disponibilità del mezzo.